Art. 5

Commissioni di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina

In vigore dal 26 nov 1997
Commissioni di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e dagli del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è sostituito dal seguente: ". - 1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta. 2. Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all', nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie. 3. Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando. 4. Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue. 5. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano. 6. Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. 7. Ai fini dell'applicazione dell', secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati dall'articolo 5-bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo. 8. La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina. 9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'.". 2. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è abrogato. 3. Sino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal comma 1 del presente articolo restano in vigore i criteri vigenti alla data del 10 maggio 1997.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-5

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