Art. 9
Passaggi di ruolo
In vigore dal 4 nov 1997
1. Al quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, dopo la parola: "Bolzano" sono inserite le seguenti: "salvo quelli previsti dagli ".
2. Dopo l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, sono aggiunti i seguenti:
"Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
Le operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-9