Art. 11
Concorsi interni unici
In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - 1. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall', assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell', nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.
2. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purchè in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell', nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.
3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.
4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell', sono stabiliti d'intesa con la provincia.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-11