Art. 16
Collegio arbitrale
In vigore dal 26 nov 1997
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è sostituito dal seguente:
". - 1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all', comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, è presieduto dal componente più anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.
2. Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-16