Art. 18
Commissioni di concorso per i ruoli locali
In vigore dal 4 nov 1997
1. Il quinto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente: "Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-18