Art. 23
Personale traduttore-interprete
In vigore dal 4 nov 1997
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all', terzo comma, numero 4), del presente decreto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-23