Art. 25
Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense
In vigore dal 4 nov 1997
Esami per l'abilitazione all'esercizio
della professione forense
1. Dopo l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:
"Art. 36-bis. - 1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-25