Art. 25

Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

In vigore dal 4 nov 1997
Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense 1. Dopo l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente: "Art. 36-bis. - 1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-25

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Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (Art. 25 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.) — Testo vigente | Portale Normativo