Art. 27

Contrattazione integrativa

In vigore dal 26 nov 1997
1. Dopo l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente: "Art. 48-bis. - 1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al commissario del Governo con le modalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.". 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si procede presso il commissariato del Governo alla contrattazione prevista dall', comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro approvato il 16 maggio 1995, per i dipendenti dei Ministeri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-27

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