Art. 29
Concorsi dirigenziali - Norma transitoria
In vigore dal 4 nov 1997
1. I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti dall', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all' del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il commissario del Governo può destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista dal comma 1 dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-29