Art. 7

Formazione linguistica

In vigore dal 4 nov 1997
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.". 2. Dopo l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto il seguente: "La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalità da definirsi nella contrattazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354#art-7

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