Art. 8
Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante
In vigore dal 10 giu 1994
L'art. 2630-bis del codice civile è sostituito dal
seguente:
"2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-8