Art. 11

Disposizione transitoria

In vigore dal 10 giu 1994
Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle società controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-bis del codice civile. Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARATTA, Ministro del commercio con l'estero e, ad interim, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, Ministro degli affari esteri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-11

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