Art. 7
Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori
In vigore dal 10 giu 1994
Nell'art. 2630 del codice civile, il numero 4) del secondo comma è sostituito dal seguente:
"4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-7