Art. 3

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

In vigore dal 10 giu 1994
Dopo l'art. 2359-bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo: "2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-3

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