Art. 4
Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante
In vigore dal 10 giu 1994
Dopo l'art. 2359-ter del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:
"2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante). - Le limitazioni dell'art. 2359- bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-4