Art. 7 · Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori

Art. 7

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Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori

In vigore dal 10 giu 1994
Nell'art. 2630 del codice civile, il numero 4) del secondo comma è sostituito dal seguente: "4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-7