Art. 10
Partecipazioni reciproche di società quotate in borsa
In vigore dal 10 giu 1994
L'ottavo comma dell' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:
"Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, se non trova applicazione l'art. 2359-bis del codice civile, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-10