Art. 8 · Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

Art. 8

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Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

In vigore dal 10 giu 1994
L'art. 2630-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315#art-8