Art. 7

In vigore dal 27 gen 1994
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede a: a) trasferire alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività di cui all'; b) individuare, di intesa con lo stesso consorzio, i beni di esclusiva proprietà del consorzio Venezia Nuova da destinarsi alla società il cui valore verrà determinato in base a perizia e corrisposto utilizzando quota parte dei finanziamenti disponibili ai sensi dell', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-7

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