Art. 4
In vigore dal 27 gen 1994
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla società i compiti di cui all' già oggetto delle convenzioni assentite in favore del consorzio Venezia Nuova.
2. Entro lo stesso termine il Ministro dei lavori pubblici provvede a ridefinire la concessione di cui all' della legge 29 novembre 1984, n. 798, e la relativa convenzione quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, al fine di:
a) assicurare il rispetto dei principi dell', commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 139;
b) stabilire che nelle convenzioni attuative del piano generale degli interventi di cui al comma 1 dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 139, siano previste, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, esclusivamente la progettazione esecutiva, la sperimentazione e la realizzazione delle opere per la regolazione delle maree e di quelle ad esse strettamente connesse, riservando al Magistrato alle acque l'espletamento, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, delle gare per l'affidamento delle altre opere di competenza dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-4