Art. 6
In vigore dal 27 gen 1994
1. Lo statuto della società è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e d'intesa con la regione Veneto ed è approvato dal Comitato di cui all' della legge 29 novembre 1984, n. 798.
2. La società ha sede in Venezia e svolge la sua attività secondo gli indirizzi indicati dal Comitato di cui all' della legge 29 novembre 1984, n. 798.
3. Il presidente della società è nominato dall'assemblea su designazione del Ministro dei lavori pubblici. In sede di prima attuazione il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo della società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-6