Art. 2

In vigore dal 27 gen 1994
1. La società di cui all' è retta dalle norme del codice civile. 2. Il capitale sociale della società è conferito dallo Stato, in quota maggioritaria, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia ovvero, se costituita, dalla città metropolitana di Venezia e dai comuni di Venezia e Chioggia. 3. Alla società possono partecipare altri soggetti pubblici, anche comunitari, i cui fini istituzionali siano coerenti con l'oggetto della stessa. 4. Al fine di sottoscrivere o acquisire le partecipazioni della società lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ovvero, se costituita, la città metropolitana di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia possono utilizzare i finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-2

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