Art. 1
In vigore dal 27 gen 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante delega al Governo per l'emanazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, di norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attività di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all' della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualità ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita società per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.
2. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all' della legge 29 novembre 1984, n. 798.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-1