Art. 8

In vigore dal 27 gen 1994
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici BARUCCI, Ministro del tesoro GALLO, Ministro delle finanze CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-8

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