Art. 7
7 / 8In vigore dal 27 gen 1994
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede a:
a) trasferire alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività di cui all';
b) individuare, di intesa con lo stesso consorzio, i beni di esclusiva proprietà del consorzio Venezia Nuova da destinarsi alla società il cui valore verrà determinato in base a perizia e corrisposto utilizzando quota parte dei finanziamenti disponibili ai sensi dell', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62#art-7