Titolo III

Art. 60

Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità di cui al presente decreto e nei seguenti limiti: a) quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395; b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; c) due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-60

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