Titolo II
Art. 55
Richiamo in caso di mobilitazione
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria, in caso di mobilitazione, rimane a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato.
2. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.
3. Il predetto personale rimane a disposizione del Corpo di polizia penitenziaria e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.
5. Il personale destituito dal servizio viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-55