Titolo II
Art. 58
Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato
In vigore dal 5 dic 1992
1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si applica la concessione per il trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato già previste per il personale della polizia di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-58