Titolo III

Art. 59

Disposizioni generali

In vigore dal 5 dic 1992
1. Gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie e delle guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono inquadrati nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri di cui al presente decreto. 2. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all', comma 1, lettera o), della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 3. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-59

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