Titolo III
Art. 64
Inquadramento dei marescialli capi e ordinari
In vigore dal 5 dic 1992
1. I marescialli capi e ordinari che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all', consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall', comma 1, lettere a), b) e c).
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-64