Titolo III

Art. 67

Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo

In vigore dal 5 dic 1992
(Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo) 1. I marescialli capi e ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo degi ispettori conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il relativo trattamento economico, se più favorevole.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-67

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