Titolo III
Art. 70
Inquadramento nelle qualifiche degli agenti
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di guardia scelta, è inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianità di servizio maggiore di cinque anni è inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianità maturata nella qualifica di guardia scelta o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenziaria, è inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianità di grado o della qualifica, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-70