Titolo III
Art. 65
Modalità dell'inquadramento
In vigore dal 5 dic 1992
1. Gli inquadramenti di cui all' sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.
2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-65