Titolo III

Art. 61

Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori

In vigore dal 5 dic 1992
(Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori) 1. I marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata al comma 1, lettera a), dell'. 2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo i marescialli maggiori. 3. I marescialli maggiori, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b), dell' e, qualora non vi siano posti di ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera c), dell'. 4. Il personale così inquadrato nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all', consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall', comma 1, lettere a) e b). 5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-61

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