Art. 9

Organizzazione turistica locale

In vigore dal 7 mag 1992
1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, è sostituito dal seguente: "In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-9

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