Art. 14

Equipollenza dei titoli di studio

In vigore dal 7 mag 1992
1. Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 24, con esclusione dell', ai sensi della delibera n. 27/92 della sezione di controllo in data 21 aprile 1992. Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 26, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 83/SR/E del 22 aprile 1992.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-14

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