Art. 11

Ricezione di radiodiffusione

In vigore dal 7 mag 1992
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 1› novembre 1973, n. 691, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In considerazione degli dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-11

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Ricezione di radiodiffusione (Art. 11 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate.) — Testo vigente | Portale Normativo