Art. 11
Ricezione di radiodiffusione
In vigore dal 7 mag 1992
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In considerazione degli dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-11