Art. 8
Sanzioni amministrative
In vigore dal 7 mag 1992
1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della regione e delle province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-8