Art. 7
Uso della lingua nei processi
In vigore dal 7 mag 1992
1. Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-7