Art. 2

Volontariato

In vigore dal 31 mag 2024
1. Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2024, N. 64. 2-bis. Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies. 2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all' del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio delle province autonome. Le province autonome promuovono l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscono agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore nel rispettivo territorio. 2-quater. Le province autonome riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e possono concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto. 2-quinquies. Le province autonome disciplinano, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali. 2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti... iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio delle province autonome. 2-septies. Le province autonome promuovono e valorizzano i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalle province autonome, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-2

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Volontariato (Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate.) — Testo vigente | Portale Normativo