Art. 9
9 / 14Organizzazione turistica locale
In vigore dal 7 mag 1992
1. Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, è sostituito dal seguente:
"In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-9