Art. 9

Pubblicità dei provvedimenti concernenti il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 28 feb 1992
1. A cura del Ministero della sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i criteri obiettivi e verificabili, seguiti ai fini delle decisioni relative all'inclusione e all'esclusione dei farmaci dell'ambito del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. Con le stesse modalità sono pubblicate le eventuali variazioni dei predetti criteri. 2. I criteri di cui al comma 1 sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee. 3. Nel mese di gennaio di ogni anno, a cura del Ministero della sanità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco completo dei farmaci concedibili agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione dei relativi prezzi. 4. L'elenco di cui al comma 3 è comunicato alla Commissione delle Comunità europee.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79#art-9

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