Art. 5
Provvedimenti negativi
In vigore dal 28 feb 1992
1. La decisione con la quale il Comitato interministeriale dei prezzi attribuisce alla specialità medicinale un prezzo inferiore a quello proposto dal richiedente e la decisione con la quale non riconosce in tutto o in parte l'aumento richiesto, devono essere mo- tivate in base a criteri obiettivi e verificabili. Il richiedente è inoltre informato dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini per la proposizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79#art-5