Art. 7
Blocco generalizzato dei prezzi
In vigore dal 28 feb 1992
1. Nel caso di blocco generalizzato dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, il Comitato interministeriale dei prezzi, almeno una volta all'anno, verifica se le condizioni macroeconomiche giustificano la continuazione senza modifiche del blocco. Eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro novanta giorni dall'inizio delle operazioni di verifica.
2. In casi eccezionali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali può richiedere, in deroga al blocco dei prezzi, un aumento degli stessi al Comitato interministeriale dei prezzi - Servizio prodotti farmaceutici. La domanda deve essere adeguatamente motivata, con l'indicazione dei particolari motivi per i quali viene richiesta la deroga.
3. Se le informazioni a sostegno della richiesta sono ritenute insufficienti, il Comitato notifica immediatamente al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio quali sono le informazioni particolareggiate supplementari necessarie per una decisione definitiva sulla deroga richiesta.
4. Se la deroga è accordata, il Comitato pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento con l'indicazione del prezzo riconosciuto.
5. La decisione motivata del Comitato sulla richiesta di deroga deve essere adottata e comunicata all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari. Nel caso di un numero eccezionale di richieste, il termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori sessanta giorni. Il provvedimento con il quale viene disposta la proroga è notificato al richiedente prima della scadenza del termine iniziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79#art-7