Art. 6
Adempimenti del Comitato interministeriale dei prezzi
In vigore dal 28 feb 1992
1. Il Comitato interministeriale dei prezzi pubblica almeno una volta all'anno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunica alla Commissione delle Comunità europee, un elenco delle specialità medicinali i cui prezzi sono stati fissati nel periodo preso in considerazione, nonché un elenco delle specialità medicinali per cui sono stati accordati aumenti di prezzo durante il medesimo periodo, con l'indicazione del nuovo prezzo.
2. Il Comitato, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce le modalità di presentazione della domanda di determinazione o di aumento del prezzo delle specialità medicinali. In prima applicazione il provvedimento è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79#art-6