Art. 8

Procedimento di inclusione di specialità medicinali nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 12 mar 1993
1. Il Ministro della sanità si pronuncia sulla domanda di collocazione di una specialità medicinale nella classe dei medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, contestualmente alla pronuncia sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto. 2. Se la domanda riguarda una specialità medicinale per la quale è già stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, il Ministro della sanità comunica all'interessato le proprie determinazioni entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. 3. Il rigetto della domanda prevista deve essere comunicato all'interessato unitamente al parere della Commissione consultiva unica del farmaco di cui all' del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazione, con legge 29 dicembre 1987, n. 531, sul quale la decisione è fondata. Parimenti documentata deve essere la comunicazione del provvedimento di esclusione di una specialità medicinale in precedenza inserita nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. Il richiedente è informato dei mezzi di ricorso di cui dispone nei termini per la proposizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79#art-8

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