Art. 4
S a n z i o n i
In vigore dal 28 feb 1992
1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale, che commercializza il prodotto con l'indicazione di un prezzo non determinato ai sensi degli o con un'etichetta non conforme e quanto previsto dall', si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Il Ministero della sanità può disporre l'immediato ritiro dal commercio del prodotto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79#art-4