Art. 10
Norme transitorie
In vigore dal 28 feb 1992
1. Il Comitato interministeriale dei prezzi pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prezzi deliberati anteriormente alla predetta data relativi a specialità medicinali i cui decreti di autorizzazione all'immissione in commercio non siano stati ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
contestualmente il Comitato pubblica gli aggiornamenti dei prezzi già deliberati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per le domande dirette ad ottenere la determinazione o l'aggiornamento del prezzo di specialità medicinali sulle quali il Comitato interministeriale dei prezzi non abbia deliberato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto i termini di cui agli decorrono dalla data predetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79#art-10