Art. 8
Liquidazione
In vigore dal 20 ago 1991
1. La liquidazione del GEIE è regolata dagli articoli 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. La sentenza che dichiara la nullità a norma dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2137/85 nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-8