Art. 10

Opere, forniture e lavori pubblici Legislazione antimafia

In vigore dal 20 ago 1991
Opere, forniture e lavori pubblici Legislazione antimafia 1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonché le disposizioni dell'art. 23- bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell', comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80. 2. Si applicano altresì al GEIE le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240#art-10

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